La decisione del Tribunale Federale Nazionale del 6 novembre 2026 riporta alla memoria la vicenda che nel 2014 costò alla formazione lentinese una vittoria a tavolino. Due procedimenti differenti, ma un principio comune: la responsabilità delle società nella verifica dei tesseramenti.

LENTINI – Dodici anni di distanza, due società siciliane e una questione giuridica che torna al centro del dibattito calcistico: quali conseguenze comporta il tesseramento di calciatori attraverso atti sottoscritti da un dirigente colpito da inibizione?

La domanda collega due vicende apparentemente lontane: quella della Sicula Leonzio del 2014 e quella dell'ACR Messina, al quale il Tribunale Federale Nazionale, con decisione n. 106 depositata il 6 novembre 2026, ha inflitto una penalizzazione di 20 punti in classifica e un'ammenda di 1.800 euro.

Un confronto che non significa equiparare automaticamente i due procedimenti, ma che permette di individuare un principio ricorrente nella giustizia sportiva: la regolarità dei tesseramenti non rappresenta una semplice formalità amministrativa.

Il precedente del 2014: la vittoria cancellata alla Sicula Leonzio

Il 26 gennaio 2014 la Sicula Leonzio superò per 1-0 il Comprensorio Normanno nel campionato di Promozione.

La formazione avversaria grazie al lavoro svolto dal Segretario di allora, Carmelo Licciardello, presentò reclamo, contestando la posizione di tre calciatori inseriti nella distinta della società lentinese, uno dei quali effettivamente utilizzato durante la partita.

I giocatori provenivano dall'Acireale e i relativi trasferimenti erano stati sottoscritti dal presidente della società etnea, Nicola D'Amico, durante un periodo di inibizione federale.

La Commissione Tesseramenti dichiarò invalidi gli atti fin dalla data del deposito. Il Giudice Sportivo dispose quindi la sconfitta per 0-3 della Sicula Leonzio.

La società bianconera impugnò il provvedimento, sostenendo, tra le altre cose, di non essere a conoscenza dell'inibizione del dirigente acese e invocando il principio della buona fede.

L'11 marzo 2014, tuttavia, la Commissione Disciplinare Territoriale respinse il ricorso.

Secondo i giudici, la società avrebbe dovuto verificare la posizione del dirigente che aveva sottoscritto i trasferimenti. L'inibizione, infatti, era stata pubblicata nei comunicati ufficiali della FIGC, che si presumono conosciuti dalle società affiliate.

Messina, il caso dei tesseramenti

Dodici anni dopo, una controversia con elementi analoghi ha coinvolto l'ACR Messina.

La decisione n. 106 del Tribunale Federale Nazionale ricostruisce le irregolarità relative a 25 calciatori i cui atti di tesseramento erano stati sottoscritti da Stefano Alaimo, già presidente della società giallorossa, nonostante fosse stato colpito da un'inibizione di dieci mesi.

Secondo quanto accertato dal Tribunale, Alaimo aveva inoltre provveduto alle pratiche di iscrizione della squadra al campionato di Serie D 2025-2026.

Il procedimento aveva preso avvio da segnalazioni presentate da società concorrenti, tra cui Sancataldese, Acireale e Reggina.

La Procura Federale aveva chiesto per il Messina una penalizzazione di 34 punti e un'ammenda di 3.400 euro.

Il Tribunale, pur riconoscendo la responsabilità per le violazioni contestate, ha rideterminato la sanzione in 20 punti e 1.800 euro di ammenda, applicando criteri di proporzionalità.

Il principio della buona fede: un filo conduttore tra le due decisioni

È proprio nella valutazione della buona fede che emerge uno degli aspetti più interessanti del confronto.

Nel 2014 la Sicula Leonzio aveva sostenuto di non conoscere l'inibizione del presidente dell'Acireale. La Commissione Disciplinare aveva escluso che tale circostanza potesse giustificare la società, sottolineando l'obbligo di consultare i comunicati ufficiali e di verificare la regolarità degli atti.

Nella decisione del 2026, il Tribunale Federale Nazionale ribadisce che le società hanno il dovere di controllare la posizione dei propri tesserati e che la buona fede non le esonera dall'obbligo di diligenza.

La difesa del Messina aveva richiamato anche il fatto che i tesseramenti fossero stati validati dagli organismi federali, contestando l'assenza di un preventivo pronunciamento degli organi competenti in materia di tesseramenti.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto di poter accertare, nell'ambito del procedimento disciplinare, la posizione dei calciatori ai fini della responsabilità contestata.

Si tratta di una distinzione importante rispetto al procedimento della Sicula Leonzio, nel quale il Giudice Sportivo aveva preventivamente trasmesso gli atti alla Commissione Tesseramenti.

La questione della nuova proprietà

Il caso Messina presenta inoltre una complessità assente nella vicenda lentinese: il passaggio del titolo sportivo dalla precedente società alla nuova compagine.

La difesa giallorossa aveva sostenuto che la nuova ACR Messina 1900 non potesse rispondere di condotte anteriori alla propria costituzione e riconducibili a una gestione societaria differente.

Il Tribunale ha respinto questa interpretazione, richiamando il principio secondo cui il trasferimento del titolo sportivo comporta il subentro nella posizione competitiva della precedente società, comprese le conseguenze sfavorevoli.

La decisione sottolinea inoltre che nell'atto di trasferimento del dicembre 2025 era stato espressamente richiamato il rischio di ulteriori penalizzazioni derivanti da fatti precedenti.

Non solo. Secondo i giudici, la nuova società aveva consentito la partecipazione a 18 gare di campionato di calciatori i cui tesseramenti risultavano viziati, assumendo così anche una responsabilità riferita alla propria gestione.

Perché alla Sicula Leonzio lo 0-3 e al Messina il -20?

La differenza nelle sanzioni rappresenta un altro punto centrale. Nel caso della Sicula Leonzio, la controversia riguardava una partita specifica e il Giudice Sportivo aveva potuto modificarne il risultato, assegnando la vittoria a tavolino al Comprensorio Normanno.

Per il Messina, invece, le irregolarità riguardavano gare disputate nel campionato 2025-2026, ormai concluso al momento della decisione.

Il Tribunale ha spiegato che non era più possibile applicare la perdita delle singole gare e che restava quindi la possibilità di intervenire attraverso una penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione in corso.

La sanzione di 20 punti deriva anche dall'applicazione di un criterio di attenuazione, volto a evitare conseguenze sproporzionate rispetto alle violazioni accertate.

I giudici hanno riconosciuto che la penalizzazione, incidendo su un campionato diverso e di categoria inferiore rispetto a quello nel quale erano avvenuti i fatti, non avrebbe potuto ripristinare la situazione competitiva precedente, assumendo principalmente una funzione punitiva.

Due vicende, un interrogativo ancora attuale

Il caso Sicula Leonzio del 2014 e quello del Messina del 2026 non sono giuridicamente sovrapponibili.

Nel primo caso venne annullato il risultato di una singola gara, dopo una specifica pronuncia sulla validità dei tesseramenti. Nel secondo è stata accertata una responsabilità disciplinare relativa a numerose partecipazioni in campionato, con conseguenze estese anche alla società subentrata nel titolo sportivo.

Eppure, a distanza di dodici anni, emerge una continuità nel ragionamento della giustizia federale: gli atti compiuti da un dirigente inibito possono compromettere la regolarità della posizione dei calciatori e produrre conseguenze sportive particolarmente pesanti.

Resta aperta una riflessione che va oltre i due procedimenti: quale equilibrio deve esistere tra il rispetto rigoroso delle norme federali, la tutela dell'affidamento delle società e la proporzionalità delle sanzioni?

Nel 2014 la Sicula Leonzio perse una vittoria conquistata sul campo. Nel 2026 il Messina si è visto infliggere una penalizzazione di venti punti per irregolarità relative alla stagione precedente.

Due storie differenti, unite da un principio che attraversa gli anni: nel calcio, una firma irregolare può pesare sulla classifica quanto, e talvolta più, di un risultato maturato sul terreno di gioco.

 

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Dal caso Sicula Leonzio al -20 del Messina: dodici anni dopo, la giustizia sportiva torna sulle firme dei dirigenti inibiti

 

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